Il consiglio di gestione nel sistema dualistico (società per azioni)




Il consiglio di gestione è l'organo esclusivamente deputato alla gestione dell'impresa sociale. A tal fine esso pone in essere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sostanzialmente in conformità a quanto previsto dall'art. 2380 bis, I comma, cod.civ. (come novellato con lo specifico riferimento al criterio guida di cui all'art.2086 cod.civ. per effetto del D.Lgs. 14/2019) per il consiglio di amministrazione. In effetti, è quasi integrale il richiamo della legge alla disciplina dettata per gli amministratori, nel modello tradizionale (art. 2409 undecies cod.civ.).

Il consigliere di gestione, si pone quindi come un vero e proprio amministratore, sia per le funzioni ad esso attribuite, sia per la responsabilità cui lo stesso sottoposto. Inoltre è lo stesso legislatore che, forse per un lapsus, all'art. 2409 decies, IV comma, cod.civ. dettato in materia di azione sociale di responsabilità, dispone che "l'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica".

La nomina del consiglio di gestione, avviene per la prima volta con l'atto costitutivo. Successivamente, e salvo casi particolari nota1, il potere di nomina è sottratto all'assemblea ed attribuito al consiglio di sorveglianza. Il numero delle persone che compongono tale organo deve essere indicato nello statuto ove può essere previsto un numero minimo ed un numero massimo di consiglieri. In questo caso spetterà al consiglio di sorveglianza designare l'effettivo numero dei consiglieri componenti il consiglio di gestione, che, comunque, non potrà essere inferiore a due. È espressamente previsto, inoltre, che la carica di consigliere possa essere attribuita anche a non soci.

Come per il consiglio di amministrazione, i consiglieri di gestione possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea del consiglio di sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica: essi sono rieleggibili.

Per i consiglieri di gestione, il legislatore della riforma ha previsto un ulteriore causa di ineleggibilità, in aggiunta a quelle indicate dall'art. 2382 cod.civ., in materia di consiglio di amministrazione: infatti, non possono essere nominati consiglieri di gestione coloro che fanno parte del consiglio di sorveglianza.

Anche le cause di cessazione dell'incarico dei consiglieri di sorveglianza sono più ampie rispetto a quelle previste per il consiglio di amministrazione. Il V comma dell'art. 2409 novies cod.civ. , prevede infatti che i componenti del consiglio di gestione siano revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il loro diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Un ulteriore novità prevista in tema di cessazione dalla carica, riguarda l'istituto della cooptazione, inapplicabile al consiglio di gestione. Infatti, l'oltre al mancato richiamo, da parte dell'art. 2409 undecies cod.civ. all'art. 2386 cod.civ. disciplinante la cooptazione dei consiglieri di amministrazione, il VI comma dell'art. 2409 novies cod.civ. prevede che, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Circa la responsabilità dei componenti del consiglio di gestione, la stessa è disciplinata sulla scorta di quella prevista in tema di consiglio di amministrazione, con l'unica differenza che legittimato ad esperire l'azione di responsabilità, oltre ai soggetti indicati negli artt. 2393 , 2393 bis , 2394 , 2394 bis e 2395 cod.civ. è anche il consiglio di sorveglianza, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti.
Qualora inoltre l'azione di responsabilità venga deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di sorveglianza, ciò determina la revoca automatica dall'ufficio dei consiglieri contro i quali l'azione è stata promossa, con conseguente onere per i consiglieri di sorveglianza di procedere alla nomina di nuovi consiglieri di gestione.
Per il resto, la disciplina dettata in tema di responsabilità del consiglio di gestione è la stessa di quella prevista per il consiglio di amministrazione. Il termine per l'esercizio dell'azione a cura del consiglio di sorveglianza è infatti di cinque anni dalla cessazione del consigliere di gestione della carica. E' possibile operare una rinunzia ovvero transigere l'azione da parte del consiglio di sorveglianza, con una deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale. In ogni caso è fatta salva, anche in caso di rinuncia o transazione, la possibilità per i soci di proporre l'azione sociale di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione, nonché per i creditori, i singoli soci e i terzi, di agire ex artt. 2394 e 2395 cod.civ..

La legge delega prodromica all'emanazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevedeva l'abrogazione dell'art.2394-bis. Tuttavia il D.Lgs. 14/2019 non ha provveduto in tale senso, in ogni caso sancendo all'art. 355 che Il curatore, autorizzato ai sensi del II comma dell'art.128, possa promuovere o proseguire, anche separatamente: a) l'azione sociale di responsabilità; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del
codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497 quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono
attribuite da singole disposizioni di legge.

Note

nota1


Nomina di uno o più consiglieri attribuita ai possessori di strumenti finanziari (art. 2351 cod.civ. ), ovvero riservata allo Stato o ad enti pubblici ( ex artt. 2449 (così come sostituito dall'art. 13, L. 25 febbraio 2008, n. 34) e 2450 cod.civ. norma, quest'ultima, abrogata dalla Legge di conversione 6 aprile 2007, n.46 del D.L. 10/07 ).
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