L'art.
787 cod.civ.
conferisce rilevanza all'errore sul motivo della donazione. La norma prevede che l'errore sul motivo (indifferentemente di fatto ovvero di diritto) determini l'impugnabilità della donazione, qualora il
motivo stesso risulti dall'atto e sia
il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità.
Analogamente dispone, per quanto attiene al motivo illecito, l'art.
788 cod.civ. .
Rinviando al tema dell'analisi dell'elemento causale, ciò può essere addotto quale ulteriore riprova della impossibilità di distinguere, nell'ambito del negozio di donazione, la
causa dall'intento, dal
motivo o dall'
intento liberale
nota1.
La donazione è dunque un contratto nel quale l'errore non già rileva in base alle regole generali (artt.
1428 ,
1429 cod.civ., con particolare riferimento al n.4 di detta ultima norma, che prevede in tema di contratto in genere che l'errore di diritto rilevi a condizione di esser stato la ragione unica o principale, nonchè
1431 cod.civ.), bensì in forza della citata disposizione speciale
nota2.
Non occorre dunque far riferimento al criterio della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente, pur anche se necessita che il motivo risulti dall'atto. Inoltre, anche se è vero che esso deve
essere l'unico determinante (e non solo principale come al n.4 del
1429 cod.civ. ), si viene a dare rilevanza alla volizione del donante, oggettivizzata come
ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale.
Si noti che è bastevole che il motivo
risulti dall'atto e non che sia espresso: occorre cioè che il motivo possa ricavarsi con sufficiente sicurezza dall'atto stesso.
Può invece essere desunta da altri elementi la concreta determinanza del motivo erroneo sulla volontà del disponente. In questo senso, non si può dire che la riconoscibilità sia insita nella risultanza del motivo.
Un conto è che il motivo risulti, un altro è che risulti l'errore nota3.
Note
nota1
Spano, L'invalidità delle donazioni, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.243, afferma che "il motivo determinante è il movente psicologico causale dello spirito di liberalità e partecipa alla realistica individuazione o realizzazione dell'interesse contrattuale portando maggiore considerazione dell'elemento soggettivo nell'ambito causale".
top1nota2
La dottrina sul punto appare concorde. Si vedano Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.874; Spano, cit., p.245.
top2nota3
Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.654; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.904; Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.781.
top3 Bibliografia
- AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro secondo del Codice Civile, Padova, 1982
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- SPANO, L'invalidità delle donazioni, Padova, Successioni e donazioni, 1994