Errore nel matrimonio



Ai sensi del II comma dell'art. 122 cod.civ. il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore possiede rilevanza soltanto quando escluda il consenso.
Ciò si può verificare nell'ipotesi di errore sull'identità fisica della persona (voglio sposare Prima ed invece il consenso viene scambiato con Seconda).
L'errore sulle qualità dell'altro coniuge a propria volta si può risolvere in errore sull'identità della persona nota1. In questo caso produce sicuramente impugnabilità, in quanto la qualità personale serva quale elemento identificativo della persona.
Si faccia il caso di Tizia che intende sposare Sempronio, giocatore di pallavolo, del quale ha una conoscenza soltanto epistolare. Se al momento delle nozze si fa avanti Mevio, fratello di Sempronio, è evidente che si verifica un errore che si sostanzia in uno scambio di persone. Qui la qualità di un soggetto (giocatore di pallavolo) funge da elemento identificativo dell'identità del medesimo.
Diversamente dovrebbe concludersi nell'ipotesi in cui Tizia, avendo conosciuto Sempronio, che si spacciava per giocatore di pallavolo, viene a scoprire che non lo era: si tratterebbe in tal caso di un errore sulla qualità della persona da reputarsi irrilevante.
Occorre notare a tal proposito che l'art. 122 cod.civ. prevede al terzo comma che l'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purchè l'errore riguardi una serie di elementi specificati nella enumerazione contenuta nella norma citata nota2. L'errore si sostanzia, in questa ipotesi, nell'ignoranza.
Tra i detti elementi si possono rammentare l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale, identificandosi, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza, la situazione di annullabilità del matrimonio non nella malattia in sè, ma nell'errore del coniuge che, avendola ignorata o non esattamente conosciuta, si è indotto al matrimonio senza la consapevolezza dell'oggettivo impedimento in cui essa si sostanzi nota3 : cfr. Cass.Civ. Sez. I, 3508/94.
Al riguardo è stato deciso che mentre i requisiti della esistenza della malattia nel tempo antecedente le nozze e dell'ignoranza della stessa da parte del soggetto devono essere dimostrati dalla parte attrice, gli ulteriori elementi della rilevanza della malattia e dell'influenza determinante dell'ignoranza debbano invece essere accertate dal giudice (Cass. Civ. Sez. I, 4876/06; Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 3742/2017).
L'errore è rilevante anche nell'ipotesi in cui la malattia non fosse stata diagnosticata prima del matrimonio, purché la stessa si potesse dire sussistente, anche soltanto allo stato prodromico: Cass.Civ. Sez. I, 12423/01 .
Ancora la norma in esame prevede quali circostanze non conosciute, produttive dell'errore sulle qualità personali, l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale nonchè la circostanza di aver riportato una condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni, lo stato di gravidanza causato da persona differente dal soggetto caduto in errore.

Note

nota1

Si vedano Villani, in Cian e Trabucchi, Comm. breve cod. civ., Complemento giurisprudenziale, Padova, 1994, p.164; Di Blasi, L'errore sulle qualità identificanti la persona, in Giur. it., I, 1971, p.225 e ss..
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nota2

Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.655; Senna, L'errore sulle qualità personali del coniuge dopo la riforma, in Foro pad., 1978, p.47.
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nota3

Opinione condivisa anche in dottrina: così Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.335; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.390; Dogliotti, Infermità mentale e diritti di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, p.1323 e ss..
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Bibliografia

  • DI BLASI, L'errore sulle qualità identificanti la persona, Giur.it., I, 1971
  • DOGLIOTTI, Infermità mentale e diritti di famiglia, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1986
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SENNA, L'errore sulle qualità personali del coniuge dopo la riforma, Foro pad., 1978
  • VILLANI, Padova, Comm.breve cod.civ. complem.giuris., 1994

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