Divieto di subpegno



L'art. 2792 cod.civ. vieta espressamente al creditore, in difetto di consenso del costituente, non soltanto l'utilizzo della cosa data in pegno (con l'eccezione di quell'uso che sia funzionale alla conservazione della cosa stessa), ma aggiunge un divieto di subpegno o di concessione in godimento ad altri .

La ratio della disposizione è chiara: il possesso del creditore fornito di garanzia reale è funzionale al mantenimento della medesima, ciò che sarebbe contraddetto da un qualsiasi atto di disposizione della cosa, compreso un nuovo conferimento in pegno ad altro creditore nota1 .

Note

nota1

Parte della dottrina (Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.85; Montel, voce Pegno, in N.sso Dig.it., vol.XII, 1965, p.789; Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.196 n.37) ritiene che il subpegno sia ammissibile con il consenso del concedente il pegno poiché, in questo caso, il concedente assumerebbe la veste di terzo datore di pegno sulla medesima cosa, in favore del creditore del proprio creditore. E' tuttavia preferibile ritenere la radicale inammissibilità del subpegno, stante la considerazione della indispensabilità del possesso in capo al creditore pignoratizio della cosa in funzione di garanzia (così anche Rubino, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.XIV, Torino, 1956, p.253 e Protettì, Ammissibilità del subpegno, in  Nuovo Diritto, 1965, p.890).
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Bibliografia

  • GORLA, Del pegno. Delle ipoteche, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1962
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MONTEL, Pegno, N.sso Dig.it., XII, 1965
  • PROTETTI', Ammissibilità del subpegno, Nuovo diritto, 1965
  • RUBINO, La responsabilità patrimoniale. Il pegno, Torino, Trattato di dir.civ.it.dir.da Vassalli, XIV, 1956

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