Cass. Civ., sez. II, n. 2111/2004. Il rinvio per la determinazione del prezzo a norma poi mutata in un contratto di vendita.

Qualora le parti, nel concludere un contratto di compravendita, abbiano fatto riferimento, per la determinazione del prezzo, al contenuto di una norma di legge regolatrice di tale prezzo (nella specie, l'art. 5, comma ottavo, del D.L. 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899), occorre stabilire quale tipo di rinvio - fisso o mobile - esse abbiano inteso effettuare (e il relativo giudizio, trattandosi di interpretazione del contratto, è riservato al giudice di merito, salvo il sindacato di legittimità nei limiti in cui è esercitatile in materia di ermeneutica negoziale); con la conseguenza che, solo se si tratta di rinvio mobile, il contenuto negoziale resta esposto alle vicende modificative ed estintive della norma richiamata; in mancanza, dovendo il rinvio ritenersi fisso, il contenuto della norma viene definitivamente recepito nella dichiarazione negoziale, divenendone elemento stabile e immutabile, insensibile alle vicende della norma stessa sopravvenute dopo la conclusione del contratto (nella specie, l'art. 5 del D.L. cit. era stato abrogato, dopo la conclusione del contratto ma prima della decisione di merito, dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 136).

Commento

La pronunzia non fa altro se non evidenziare quello che appare un semplice problema di interpretazione della volontà delle parti. Nell'ipotesi in cui queste abbiano fatto rinvio alla legge quale criterio di eterodeterminazione del prezzo di un bene, occorre infatti verificare se tale rinvio debba essere concepito in chiave di relatio formale ovvero sostanziale. In quest'ultima ipotesi il riferimento alla legge dovrebbe essere inteso in modo tale da rendere rilevanti tutte le variazioni che la medesima avesse ad apportare al dato.

Aggiungi un commento