Delegazione attiva



La figura della delegazione attiva, pur non essendo disciplinata dal codice civile nota1 come la delegazione passiva, deve tuttavia essere ritenuta ammissibile, nell'ambito dell'autonomia negoziale assicurata dall'ordinamento (art. 1322 cod. civ. ).

La delegazione attiva può essere costruita come un accordo trilatere in forza del quale un creditore (delegante) autorizza un soggetto terzo (delegatario) a rendersi destinatario della promessa effettuata dal debitore (delegato) di adempiere un'obbligazione in relazione alla quale esso delegante era già in precedenza il soggetto attivo. La figura si differenzia rispetto alla cessione del credito. In quest'ultima figura infatti parti sono soltanto il creditore cedente ed il terzo cessionario, mentre nella delegazione attiva anche il debitore prende parte alla pattuizione, la quale pertanto si configura come necessariamente trilatere nota2 .

La giurisprudenza afferma che le parti possano dar vita ad un negozio che si perfeziona con il concorso di tre dichiarazioni di volontà tra loro interdipendenti. Mentre nella cessione del credito ne diviene titolare esclusivo il cessionario, nella delegazione attiva si ha, di regola, un effetto cumulativo. Si aggiunge un nuovo creditore (il delegatario) al creditore originario (delegante) nota3 . Dunque non ha luogo l'estinzione del diritto facente capo al delegante nè si verifica una successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio . Conseguentemente, nell'ipotesi di inadempimento del debitore, sia l'originario creditore sia il creditore delegatario potranno dirsi dotati della legittimazione attiva in ordine all'attivazione dei rimedi di legge.

Note

nota1

Secondo la Relazione al codice civile (n. 584) tale omissione si giustifica sulla scorta del rilievo secondo il quale il fenomeno rientra nella disciplina generale della delegazione (artt. 1268 , 1269 , 1270 e 1271 cod. civ.). L'unica particolarità consisterebbe nel fatto che il delegante non è preso in considerazione nella veste di debitore che "incarica" ( jussum) colui che a sua volta è debitore del debitore a "promettere" (delegatio promittendi) o a "pagare" al creditore (delegatio solvendi).
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nota2

In tal senso Rescigno, voce Delegazione (dir.civ.), in Enc. dir., vol. XI, 1962, p. 932. Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 723 /71 .
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nota3

A questo riguardo v. Cass. Civ. Sez. I, 2354/60 ; Cass. Civ. Sez. III, 1336/62 .
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Bibliografia

  • RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962

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