Codice Civile art. 1270


ESTINZIONE DELLA DELEGAZIONE
1. Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l' obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
2. Il delegato può assumere l' obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

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