L'indennità di scioglimento del contratto a tempo indeterminato, di cui all'art. 8 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e dell'art. 1751 del vigente Codice civile, resta stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L. 50.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30 settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 50.000 è elevato a L. 70.000 di provvigioni annue;
b) non oltre L. 500.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il limite di L. 500.000 è elevato a lire 600.000 di provvigioni annue;
c) non oltre L. 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola Ditta il limite di L. 2.000.000 è elevato a L. 2.500.000.
A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per scioglimento del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta nella misura dell'1% dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante, e integrata nella misura del 3% fino al limite di lire 2.000.000 di provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.000.000 e L. 3.000.000; per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 2.000.000 e di L. 3.000.000 saranno elevati rispettivamente a L. 2.500.000 e L. 3.500.000; il tutto secondo l'allegata tabella, redatta a titolo di chiarimento, allo scopo di facilitare i relativi calcoli.
Le parti si dànno atto che con i versamenti di cui ai precedenti capoversi è assolto ogni obbligo gravante sulle Case mandanti in virtù dell'articolo 1751 Codice civile e degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938, rimasto in vigore ai sensi dell'art. 43 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 369.