Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 1842 art. 4


A favore degli Agenti e Rappresentanti di commercio, che dell'attività di agenzia e rappresentanza facciano oggetto esclusivo della loro attività professionale, e gestiscano in proprio le loro agenzie, sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato, le Case commerciali mandanti devolveranno, a decorrere dal 1° gennaio 1959, un contributo nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nell'anno fino al limite di lire 2.000.000, con esclusione dal computo delle somme corrisposte a titolo di rimborso di spese. Pari contributo, posto a carico dell'agente o rappresentante, sarà trattenuto dalla Casa mandante all'atto della liquidazione delle provvigioni.
I contributi di cui al primo comma del presente articolo saranno versati a cura delle Case mandanti all'E.N.A.S.A.R.C.O., allo scopo di istituire un vero e proprio Fondo di previdenza, a mezzo di conti individuali vincolati: a tal fine la Confederazione Generale Italiana del Cornmercio e la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio si riservano di stipulare con l'Ente predetto apposita convenzione.
Dal trattamento di cui sopra, dato il carattere di forma previdenziale ad personam, restano in ogni caso escluse le società commerciali comunque costituite o denominate, che esercitano l'attività di agenzia o rappresentanza commerciale.
Il trattamento di cui al presente articolo, per la parte a carico del preponente, conserva il carattere degli atti di previdenza di cui al secondo comma dell'art. 1751 del Codice civile, e non è cumulabile con alcun altro trattamento che non sia espressamente stabilito e definito, nei suoi limiti e nelle sue misure, nel presente accordo.

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