Decreto Presidente Repubblica del 1960 numero 1842 art. 5


Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1959; in pari data si intendono decaduti ad ogni effetto gli accordi 29 ottobre 1947 e 15 maggio 1951 citati in premessa.
Le norme tutte contenute nel presente accordo sono correlative e inscindibili, e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La durata del presente accordo è stabilita in anni uno; ove non ne sia data disdetta da una delle parti a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, l'accordo stesso si intenderà rinnovato per altri sei mesi, e così via di sei mesi in sei mesi.

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