Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 25


[L'approvazione degli orari di cui all'articolo precedente si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano tatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato] (Abrogato dall'art. 104, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, riportato alla voce Ferrovie dello Stato).

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