Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 20


Decentramento in materia di impianti di mezzi di trasporto con trazione a funi
Funicolari aeree

(Omissis)(L'articolo ha sostituito l'art. 1, L. 23 giugno 1927, n. 1110, recante provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e all'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico).

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