Decreto Presidente Repubblica del 1955 numero 771 art. 1


Disposizioni di carattere generale
Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti (Ora, Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per effetto dell'art. 1, L. 30 gennaio 1963, n. 141, riportata al n. M/I), di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.

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