Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 8


OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL MUTUATARIO E SURROGAZIONE LEGALE

1. A seguito dell'erogazione di cui all'art. 7, comma 8, sorge l'obbligo in capo al mutuatario di restituire le somme pagate dal Fondo, oltre agli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso ed alle spese sostenute per il recupero.
2. Con la corresponsione dell'importo di cui all'art. 7, comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei soggetti finanziatori, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate al Fondo.
3. Il soggetto finanziatore, all'esito delle procedure di recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, è tenuto a rimborsare al Fondo le eventuali, ulteriori somme.

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