Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 13


OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA DELLO STATO

1. Gli interventi del Fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti.
3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal Fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo.
4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale. Il gestore del Fondo, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive mediante ruolo di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
5. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI, e al Gestore del Fondo, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore del Fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l'escussione della garanzia dello Stato.
7. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

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