Decreto Ministeriale del 31 luglio 2014 art. 9


RESPONSABILITÀ DEL MUTUATARIO

1. Ferma restando la validità della garanzia in essere nei confronti del soggetto finanziatore per tutta la durata del mutuo, qualora risulti che la garanzia sul finanziamento sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del mutuatario, il Gestore provvede a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni di legge e, nei casi di comportamenti che possano configurare un reato perseguibile d'ufficio, trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria, dandone notizia al soggetto finanziatore.

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