Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014 art. 2


SOGGETTI INTERESSATI

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del testo unico, nonchè ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al Titolo II dello stesso testo unico, che effettuano un investimento agevolato, come definito nell'art. 3, in una o più start-up innovative nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.
2. L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato.
3. Le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano:
a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
b) nel caso di investimenti in start-up innovative che si qualifichino come:
1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (2004/C 244/02);
2) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
c) alle start-up innovative e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonchè alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, ai soggetti che, alla data in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3, possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa oggetto dell'investimento che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio della start-up innovativa superiore al 30 per cento; a questi fini si tiene conto anche delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari di tali soggetti individuati ai sensi dell'art. 230-bis, comma 3, c.c., ovvero da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero 1), c.c..

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