Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014 art. 5


CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'AGEVOLAZIONE FISCALE

1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a condizione che gli investitori di cui all'art. 2, comma 1 o i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e f), ricevano e conservino:
a) una certificazione della start-up innovativa che attesti il rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 8, relativamente al periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
b) copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonchè sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
c) per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 7, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), nonchè, nel caso di investimenti per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) e l'entità dell'investimento agevolabile ai sensi del comma 2 dell'art. 2 è certificato, previa richiesta dell'investitore, a cura degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di tali altre società entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende effettuato ai sensi dell'art. 3.
3. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative non coincida con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art. 4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

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