Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2014 art. 6


DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI FISCALI

1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade se, entro due anni dalla data in cui rileva l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:
a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonchè la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni;
b) la riduzione di capitale nonchè la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle società che investono prevalentemente in start-up innovative;
c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 2, comma 1;
d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25.
2. Nel caso di investimenti effettuati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 per il tramite delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative la condizione di cui al comma 1 deve essere verificata in capo alla stessa società tramite la quale si effettua l'investimento. Qualora non sia rispettata la condizione di cui al primo periodo, gli investitori devono riceverne notizia entro il termine per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta in cui si verifica tale causa di decadenza, al fine del rispetto degli adempimenti stabiliti nel successivo comma 4.
3. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:
a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonchè i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai Capi III e IV del Titolo III del testo unico; in tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a decorrere dalla data in cui è stato effettuato l'investimento agevolato da parte del dante causa;
b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa dovuta alla scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione o del diverso termine indicato dal secondo periodo del comma 3 dello stesso art. 25.
4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, l'investitore:
a) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, deve incrementare l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento è effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) se soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società, deve incrementare il reddito di tale periodo d'imposta dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3. Entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle società è dovuto l'importo degli interessi legali da determinare sulla imposta sul reddito delle società non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto delle disposizioni del presente decreto.

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