Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 8


MODIFICHE ALL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. Il secondo comma dell'articolo 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi. Quando è nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo.».

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