Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 3


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. L'articolo 35 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonchè negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.
2. La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.».

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