Decreto Legislativo del 2006 numero 249 art. 9


SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 80 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89
1. L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.».

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