Decreto Legislativo del 2003 numero 196 art. 140-bis


PARTE III Tutela dell'interessato e sanzioni - TITOLO I Tutela amministrativa e giurisdizionale - CAPO 0.I (Intitolazione inserita dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) Alternatività delle forme di tutela (FORME ALTERNATIVE DI TUTELA)

1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Articolo inserito dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha inserito l’intero Capo 0.I)

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