Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 17


CONVERSIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE
1. Le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97. In alternativa, le medesime società possono avvalersi di quanto disposto al comma 6.
(Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206)
2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio.
3. Se le riserve mancano o sono insufficienti è consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4.
4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale.
5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile (Periodo così sostituito dall'art. 9, L. 18 ottobre 2001, n. 383). Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'articolo 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile.
(Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206)
6. Le società con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non più di due cifre decimali. A tal fine è ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile. È consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonché l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2357 del codice civile.
Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
(Periodo aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206)
6-bis. In applicazione del principio di neutralità sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
(Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206)
7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.
8. Il capitale sociale convertito non può essere inferiore a centomila euro per le società per azioni e a diecimila euro per le società a responsabilità limitata.
9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle società di gestione del mercato.
10. Alle quote di società a responsabilità limitata e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5.
(Periodo aggiunto dall'art. 9, L. 18 ottobre 2001, n. 383)
10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'articolo 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonché quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
(Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206)

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