Decreto Legislativo del 1998 numero 213 art. 4


IMPORTI IN LIRE CONTENUTI IN NORME VIGENTI
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, quando un importo in lire contenuto in norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti non costituisce autonomo importo monetario da pagare o contabilizzare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito va utilizzato con almeno:
a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire;
b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire;
c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire;
d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire.
(Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206)
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002:
a) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'art. 2327 del codice civile);
b) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi primo, secondo e terzo dell'art. 2474 del codice civile);
c) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi primo e secondo dell'art. 2521 del codice civile);
d) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il comma 2, dell'art. 29, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385);
e) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il comma 4, dell'art. 33, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385);
f) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il comma 4, dell'art. 34, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385);
g) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il comma 1, dell'art. 10, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174);
h) ... (Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il comma 1, dell'art. 12, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175);
h-bis) ... (Le lett. h-bis e h-ter sono state aggiunte dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206. La lettera h-bis sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e la lett. h-ter sostituisce l'art. 2485 del codice civile);
h-ter) ... (Le lett. h-bis e h-ter sono state aggiunte dall'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206. La lettera h-bis sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e la lett. h-ter sostituisce l'art. 2485 del codice civile);
3. Il comma 2 si applica fin dal 1° gennaio 1999 alle società che si costituiscono con capitale espresso in euro.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: «Il bilancio pubblicato in lire può essere pubblicato anche in euro al tasso fisso di conversione». A decorrere dal 1° gennaio 2002 il secondo comma dell'articolo 2435 del codice civile è abrogato.
5. Le quotazioni di riferimento contro euro delle valute estere sono rilevate per ciascuna giornata lavorativa secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
(L'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies)
5-bis. La Banca d'Italia può rilevare per ciascuna giornata lavorativa le quotazioni di valute estere, diverse da quelle le cui quotazioni sono rilevate ai sensi del comma 5, secondo le modalità eventualmente stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali.
(L'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies)
5-ter. La Banca d'Italia divulga al mercato le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis e le comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(L'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies)
5-quater. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dei commi 5 e 5-bis tengono luogo di quelle precedentemente rilevate, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.
(L'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies)
5-quinquies. Sono abrogate la legge 12 agosto 1993, n. 312, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto legislativo.
(L'art. 1, D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206, ha così sostituito il comma 5 ed ha aggiunto i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies)

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