Decreto Legislativo del 1996 numero 415 art. 2


SOGGETTI ABILITATI
[1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche, ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
2. Le norme di attuazione ed integrazione della riserva di attività prevista dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, sono adottate con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
3. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori. Con il medesimo regolamento vengono indicati quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi.
4. Nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono prestare i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché i servizi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c). La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, individua le norme del presente decreto applicabili in tali ipotesi. Si applicano comunque gli articoli 43 e 44].
(L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato il presente decreto, ad eccezione degli artt. 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lett. b), c) ed e) continuano ad essere applicabili fino al termine e con le modalità ivi previste.)

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