Decreto Legislativo del 1996 numero 415 art. 20


GESTIONE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO
[1. Al servizio di gestione di portafogli di investimento si applicano le seguenti regole:
a) il contratto deve essere redatto in forma scritta;
b) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
c) l'impresa di investimento e la banca non possono, salvo specifica istruzione scritta, contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito;
d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa d'investimento o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
e) la rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa d'investimento o alla banca con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;
f) l'impresa di investimento e la banca non possono delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, salvo autorizzazione scritta del cliente.
2. L'efficacia dei contratti di gestione conclusi fuori sede ai sensi dell'articolo 22 ovvero collocati a distanza ai sensi dell'articolo 24 è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario, all'impresa di investimento o alla banca.
3. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente].
(L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato il presente decreto, ad eccezione degli artt. 60, comma 4, 62, 63, 64 e 65. Lo stesso art. 214 ha, inoltre, disposto che gli artt. 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lett. b), c) ed e) continuano ad essere applicabili fino al termine e con le modalità ivi previste)

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