Decreto Legge del 2014 numero 83 art. 2


MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E ALTRI INTERVENTI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL GRANDE PROGETTO POMPEI

1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:
1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;
3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;
4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;
5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2);
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento;
(Lettera inserita dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;
e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;
[f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
[g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;]
(Lettera soppressa dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto.
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un “Piano strategico” per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;
b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di «Conferenza di servizi permanente, ed», sono soppresse;
c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
3-bis. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico».
(Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106, dall’ art. 16, comma 1-bis, lett. a) nn. 1) e 2), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e, successivamente, dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19)
5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità “Grande Pompei”, del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
(Comma inserito dall’ art. 16, comma 1-bis, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e, successivamente, così modificato dall’ art. 5, comma 1-bis, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, dall’ art. 11, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, dall’ art. 1, comma 308, lett. da a) ad e), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e dall’ art. 7, comma 4, lett. a) e b), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei.
(Comma inserito dall’ art. 7, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8)
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17. A decorrere dall’anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106 e, successivamente, dall’ art. 16, comma 1-bis, lett. c), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125)

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