Decreto Legge del 2014 numero 83 art. 17


TITOLO IV Norme finanziarie ed entrata in vigore (NORME PER LA COPERTURA FINANZIARIA)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 19.
(Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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