Decreto Legge del 2014 numero 83 art. 7


PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI E ALTRE MISURE URGENTI PER IL PATRIMONIO E LE ATTIVITÀ CULTURALI (Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».
3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».
(Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:
«25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».
(Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106)
3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il “Programma Italia 2019”, volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, secondo princìpi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana “Capitale europea della cultura 2019”. I progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura” al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali. Il titolo di “Capitale italiana della cultura” è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.
(Comma inserito dalla legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106 e modificato dall’ art. 1, comma 11, lett. a) e b), D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 1, comma 326, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

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