Decreto Legge del 2007 numero 7 art. 7


abrogato ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI IMMOBILIARI DIVIETO DI CLAUSOLE PENALI

[1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
(Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e poi dal comma 450 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. [Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza].
(Comma soppresso dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)].
(Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. L'abrogazione decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)

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