Decreto Legge del 2007 numero 7 art. 8


PORTABILITÀ DEL MUTUO; SURROGAZIONE

1. [In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile].
(Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, abrogato dalla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. L'abrogazione decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)
2. [Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata].
(Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. L'abrogazione decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)
3. [È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata].
(Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e dal comma 450 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, abrogato dalla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. L'abrogazione decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)
3-bis. [La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi].
(Comma aggiunto dal comma 450 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, abrogato dalla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. L'abrogazione decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)
4. [La surrogazione per volontà del debitore e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali].
(Comma così modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e dal comma 450 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e, successivamente, abrogato dalla lettera b) del comma 1-bis dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. L'abrogazione decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)
4-bis. Nell'ipotesi di cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nè le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e, successivamente, così modificato dalla lettera a) del comma 1-ter dell'art. 6, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218. La modifica decorre dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 141/2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. n. 218/2010)
4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)
4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40)

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