Decreto Legge del 2007 numero 7 art. 9-bis


ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE COMUNICAZIONE UNICA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa, di cui all’ articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’ articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all’ articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’ente accertatore comunica all’ufficio del registro delle imprese gli elementi per l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.
5. All’attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Articolo aggiunto dalla lettera f-sexies) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

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