Codice Penale art. 29


CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L'INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
1. La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
2. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a deliquere, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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