Codice Penale art. 574-ter


COSTITUZIONE DI UN'UNIONE CIVILE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE PENALE

Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, a decorrere dall’11 febbraio 2017)

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