Incapacità giuridica speciale: condanne penali



Alcune pronunzie di condanna penale hanno l'effetto di cagionare diminuzioni della capacità giuridica del soggetto a carico del quale siano state emesse.

Innanzitutto quando sia stato comminato l'ergastolo o la pena della reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni (connessa ad un reato doloso) segue la pena accessoria, avente durata pari a quella della pena principale, dell'interdizione legale del condannato. Ciò comporta la perdita della capacità di agire e la privazione della responsabilità genitoriale (art. 32 cod.pen.).

Ulteriori pene accessorie a condanne di natura penale sono:
  1. l'interdizione perpetua dai pubblici uffici che segue alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto o di tendenza a delinquere (art. 29 cod.pen.);
  2. l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (art. 29 cod.pen.);
  3. l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis cod.pen.) nel caso di delitti commessi con abuso di poteri e violazione dei doveri inerenti all'ufficio;
  4. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 ter cod.pen.) per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni che segue alla condanna relativa ad alcuni delitti (art. 32 quater cod.pen., in ultimo modificato dall’art. 1, comma 5, L. 22 maggio 2015, n. 68) commessi contro la pubblica amministrazione.

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