Codice Penale art. 495


FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A UN PUBBLICO UFFICIALE SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI PROPRIE O DI ALTRI

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
(Articolo prima modificato dall'art. 10, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31 luglio 2005, n. 155 - come modificato dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, con L. 21 febbraio 2006, n. 49 - e poi così sostituito dalla lettera b-ter) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125)

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 495"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti