Codice Civile art. 2646


TRASCRIZIONE DELLE DIVISIONI
1. Si devono trascrivere le divisioni, che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.
2. Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l' atto di opposizione indicato dall' articolo 1113, per gli effetti ivi enunciati.

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