Codice Civile art. 2447-sexies


LIBRI OBBLIGATORI E ALTRE SCRITTURE CONTABILI
1. Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio e' destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la societa' deve altresi' tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalita' dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
(art. aggiunto dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).
(art. così modificato dal D.Lgs. 37/2004, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la Riforma del diritto societario, nonché al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs. n.385 del 1°settembre 1993, e al T.U. dell' intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998).

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