Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato



Ai sensi dell'art. 2447 ter cod. civ. la deliberazione dell'organo amministrativo (che deve essere assunta a maggioranza assoluta, a meno che lo statuto non disponga diversamente) con la quale viene costituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui al I comma, lett. a) dell'art. 2447 bis cod. civ. deve contenere alcune indicazioni tassativamente previste.

Si tratta, in particolare, degli elementi che seguono:

a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;

b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per il controllo dei conti sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale;

g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

Ciascuno dei punti che precedono merita una disamina specifica.

1a) L'indicazione dell'affare consiste nella descrizione compiuta dell'iniziativa economica. Si può reputare che valgano a connotare la detta descrizione una serie complessa di elementi: tra questi la tipologia merceologica, i fattori di produzione implicati, la dinamica economica dell'iniziativa.

2b) L'individuazione dei beni e dei rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato consiste nella specificazione dei cespiti "separati" ai quali viene impresso il vincolo di destinazione e che, per tale via, vengono a far parte di una compartimentazione rispetto al resto del patrimonio sociale. Non occorre certo spendere parole per sottolineare la fondamentale rilevanza dell'indicazione: essa è infatti funzionale sia a rendere disponibile determinati elementi dell'attivo allo scopo di perseguire l'affare specifico, sia a correlativamente raggiungere la segregazione di essi rispetto al resto dei beni sociali onde rendere effettiva la destinazione ai creditori del patrimonio destinato (cfr. art. 2447 quinquies, I e III comma cod. civ. ).

3c) Il piano economico-finanziario concernente l'affare che si vuole realizzare consiste in un vero e proprio documento di pianificazione economica volto ad illustrare le caratteristiche dell'operazione e le prospettive di guadagno. La legge impone in maniera specifica che vanga anche valutata la congruità degli elementi patrimoniali destinati al perseguimento dell'affare rispetto a quest'ultimo. Ciò allo scopo di scongiurare iniziative di carattere temerario o velleitario, parallelamente fornendo ai creditori ed ai soci utili indicazioni anche per consentire una verifica a posteriori sulla bontà dell'iniziativa. Non saranno dunque consentite enunciazioni generiche, dovendo piuttosto essere presentati dati precisi e significativi in ordine all'efficienza ed alla produttività del modello prospettato. Non è irrilevante inoltre significare come dal piano economico-finanziario possano eventualmente scaturire elementi di responsabilità dell'organo amministrativo.

4d, 5e) Per realizzare "l'affare" è praticabile "l'apporto di terzi" nota1. È anche possibile emettere "strumenti finanziari di partecipazione all'affare". In queste ipotesi è indispensabile descrivere questi strumenti di investimento, indicando puntualmente "le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare" nel primo caso, "la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono" nel secondo.

È significativa questa differenza? Si può reputare che mentre l'apporto di terzi sia più incisivamente tutelato, conferendo speciali diritti di controllo sull'andamento dell'affare, più sfumata sia la posizione di colui che, avendo sottoscritto uno strumento finanziario di partecipazione, sia titolare unicamente dei diritti assicurati dalla speciale disciplina predisposta per lo strumento in questione. Proprio in queste ipotesi si palesa la delicatezza e l'eventuale criticità del nuovo istituto. È infatti assolutamente evidente come vi sia la teorica possibilità, magari sfruttando la garanzia del nome di una società ben nota sul mercato, raccogliere capitali destinati ad un patrimonio separato fruendo di strumenti finanziari di raccolta del risparmio.

6f) La criticità segnalata al punto che precede spiega il perché con la norma in esame ci si sia affrettati a rendere necessaria l'indicazione di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, ogniqualvolta la società non sia già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed abbia ad emettere "titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali". In detta ipotesi si fa pressante ed imprescindibile un controllo particolarmente penetrante.

7g) Infine nella deliberazione devono essere indicati i principi di rendicontazione. Essi sono con tutta evidenza funzionali a permettere ai terzi di controllare l'andamento dell'affare e la redditività dello stesso.

Infatti, una volta costituito il patrimonio, con riferimento allo specifico affare, gli amministratori (o il consiglio di gestione) tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. cod. civ.. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari, la società avrà anche l'obbligo di tenere un libro indicante le caratteristiche di essi, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi, i trasferimenti ed i vincoli ad essi relativi. Il punto sarà meglio trattato in sede di disamina del disposto dell'art. 2447 sexies cod. civ. .

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Note

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Secondo un'opinione sarebbe possibile che all'affare partecipino altre società. Ciascuna potrebbe dar vita ad un patrimonio destinato, coordinandolo con quello costituito dalle altre, così perseguendo la realizzazione di un'operazione di carattere unitario. (Inzitari, Patrimonio sociale-I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Le società, Milano, 2003, fasc. 2-bis, p. 295).
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nota

Bibliografia

  • INZITARI BRUNO, Patrimonio sociale - I patrimoni destinati ad uno specifico affare, Milano, Le società, 2003

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