Codice Civile art. 1289


IMPOSSIBILITA' COLPOSA DI UNA DELLE PRESTAZIONI
1. Quando la scelta spetta al debitore, l' obbligazione alternativa diviene semplice, se una delle due prestazioni diventa impossibile anche per causa a lui imputabile. Se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall' obbligazione, qualora non preferisca eseguire l' altra prestazione e chiedere il risarcimento dei danni.
2. Quando la scelta spetta al creditore, il debitore è liberato dall' obbligazione, se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere l' altra prestazione e risarcire il danno. Se dell' impossibilità deve rispondere il debitore, il creditore può scegliere l' altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1289"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti