Disciplina giuridica della vendita alternativa



La vendita alternativa è pur sempre una vendita: come tale è disciplinata dalla articolata normativa che il codice civile appronta per detto tipo negoziale. In aggiunta, per tutto quanto attiene alla dinamica dell'attribuzione traslativa, divengono utilizzabili le regole proprie delle obbligazioni alternative (artt. 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 e 1291 cod.civ.).

Possono pertanto essere reiterate tutte le notazioni svolte in sede di disamina e di commento delle predette disposizioni, con la sola avvertenza che, almeno per quanti accolgono la teorica secondo la quale anche la vendita alternativa sarebbe qualificata dall'efficacia traslativa del consenso raggiunto dalle parti, il bene venduto non potrebbe essere descritto come l'oggetto mediato del contratto (corrispondendo l'oggetto immediato alla prestazione). Se anche la vendita alternativa è costruita secondo lo schema del consenso traslativo (art. 1376 cod. civ.) allora occorre concludere che essa ha per oggetto, da un lato una prestazione che consiste nel pagamento di un prezzo, dall'altro (ciò che qui interessa) un'attribuzione patrimoniale che si sostanzia nel trasferimento o di un bene o di un altro bene secondo determinate regole. Ebbene: nulla in contrario ad utilizzare a questo fine le norme che si rinvengono in tema di rapporto obbligatorio in generale, restando chiaro che l'applicazione di esse non può che essere effettuata analogicamente ed in riferimento non già ad una prestazione, bensì ad un'attribuzione traslativa che muove direttamente dal consenso raggiunto dalle parti nota1.

Premesse queste osservazioni, si può dire che il venditore sia adempiente quando trasferisce una delle due cose dedotte nel contratto, non potendo costringere il compratore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra (art. 1285 cod.civ. ).

Fondamentale è mettere in luce la dinamica dell'esercizio della facoltà di scelta e degli effetti che essa produce. Essa spetta ordinariamente al venditore "se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo" (art.1286, I comma, cod.civ. ). Difficile adattare alla vendita l'irrevocabilità della scelta che discende, ai sensi del II comma dell'art.1286 cod.civ., "dall'esecuzione di una delle due prestazioni" (dal momento che, come abbiamo detto, non si può parlare di prestazione in senso tecnico). Più agevole è invece ritenere che questa conseguenza si produca "con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo" (art. 1286, Ii comma, cod.civ. ). Quando la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice può fissare loro un termine. Se la scelta non segue nel termine stabilito, essa viene compiuta dal giudice (cfr. art. 1286, III comma, cod.civ. ed art. 81 disp.att.cod.civ.).

In relazione alla decadenza della facoltà di scelta possono essere inoltre seguiti i criteri posti dall'art. 1287 cod.civ. .

Se una delle due attribuzioni previste dal contratto non può avere luogo (per un fatto non imputabile ad alcuna delle parti), la vendita si considera come semplice ai sensi dell'art. 1288 cod.civ. ).

Nell'ipotesi in cui la scelta, come d'ordinario, spetta al venditore, la vendita alternativa diviene semplice qualora una delle due attribuzioni divenga impossibile 1219 cod. civ. anche per causa a lui imputabile. Se invece una delle due attribuzioni si palesa impossibile per fatto attribuibile all'acquirente, il contratto si scioglierà per impossibilità sopravvenuta (ma sarebbe più corretto fare riferimento alla nullità per difetto dell'oggetto ex artt. 1418 e 1346 cod.civ.) a meno che il venditore non preferisca dar corso all'altra attribuzione domandando il risarcimento dei danni (art. 1289, I comma, cod.civ. ).

Nei casi in cui la scelta sia di competenza dell'acquirente, il contratto può parimenti ritenersi caducato se una delle due attribuzioni diviene impossibile per colpa dell'acquirente, salvo che questi preferisca optare per l'altra attribuzione e risarcire il danno. All'inverso, qualora l'impossibilità sia attribuibile al venditore, l'acquirente potrà scegliere l'altra attribuzione oppure esigere il risarcimento del danno (art. 1219 II comma, cod.civ.).

Quando, infine, entrambe le attribuzioni dedotte nel contratto siano divenute inattingibili e il venditore debba essere considerato responsabile in relazione ad una di esse, il medesimo è obbligato a corrispondere l'equivalente di quella che è divenuta impossibile per ultima, nel solo caso in cui la scelta spettava a lui. Nell'eventualità contraria, se cioè la scelta spettava all'acquirente, costui può domandare l'equivalente dell'uno o dell'altra (art. 1290 cod. civ. ).

Note

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Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.409.
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Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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