Codice Civile art. 1001


SEZIONE III Degli obblighi nascenti dall'usufrutto - ( OBBLIGO DI RESTITUZIONE.MISURA DELLA DILIGENZA)
1. L' usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell' usufrutto, salvo quanto è disposto dall' articolo 995.
2. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

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