Cass. civile, sez. II del 2020 numero 19814 (22/09/2020)




Allorquando lo Stato o altro ente pubblico, intervenga nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quali l'esigenza di ridistribuzione della proprietà agraria (nel caso della l. n. 230/1950) ovvero l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti (nel caso dell'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare) la finalità perseguita assume una valenza primaria e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa. Pertanto, il bene immobile interessato dall'intervento pubblico permane nel patrimonio indisponibile dell'ente, e non è quindi usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico in concreto perseguito.

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