Cass. civile, sez. I del 2013 numero 24362 (29/10/2013)




La mera deliberazione di aumento del capitale non è idonea a modificare la situazione contabile della società - e dunque il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2448, n. 4, c.c. e la conseguente responsabilità degli organi ai sensi dell'art. 2449 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6/2003, - sin quando le nuove azioni non siano sottoscritte e pagate almeno nella misura percentuale minima prescritta dalla legge. Tuttavia, ai fini della valutazione responsabilità concorrente dei sindaci, non possono non giovare ai predetti l'avvenuta convocazione dell'assemblea, la positiva adozione della delibera di aumento del capitale sociale e la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte di un nuovo socio, allorché poi il mancato versamento nelle casse sociali della somma promessa sia imputabile solo agli amministratori.

Al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci di società per il loro illegittimo comportamento omissivo, è necessario accertare il nesso causale - la cui prova spetta al danneggiato - tra il comportamento illegittimo dei sindaci e le conseguenze che ne siano derivate, a tal fine occorrendo verificare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori.

L'azione di responsabilità, promossa contro i sindaci dalla società ai sensi dell'art. 2407 c.c., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra i medesimi, con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di soggetti, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti.

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