Cass. civile, sez. I del 2013 numero 17255 (12/07/2013)



Il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 c. c. per il trasferimento della quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una condicio iuris per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società e potendo esso intervenire, con effetti retroattivi anche dopo il fallimento del socio uscente.

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