Cass. civile, sez. I del 2013 numero 16141 (26/06/2013)




In sede di separazione, la possibilità di assoggettare un immobile di un terzo ad assegnazione, in quanto casa coniugale, presuppone l'accertamento che la sua cessione in comodato sia avvenuta per volontà comune di destinarla alle esigenze abitative del nucleo familiare. Tale volontà, che deve presumersi in costanza di matrimonio, dato che una cessione finalizzata a soddisfare la esigenze abitative familiari sarebbe incompatibile con un godimento contrassegnato dalla provvisorietà e dall'incertezza non può invece essere presunta qualora avvenga dopo la separazione di fatto dei coniugi e in relazione alla necessità di fronteggiare un'esigenza abitativa urgente, quale il trasferimento in Italia da un altro paese dove sono nati e vissuti i figli minorenni. In questo caso l'accertamento di una volontà di comune di concedere l'immobile per la costituzione di una nuova casa familiare e non invece al solo fine di sopperire a una esigenza abitativa urgente deve essere provata e la valutazione del raggiungimento o meno di tale prova costituisce l'oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di merito.

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