Cass. civile, sez. I del 2013 numero 15394 (19/06/2013)
Il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società - nella specie cooperativa a responsabilità limitata - ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Ne consegue che la relativa delibera, in deroga all'art. 2709 c. c., fa piena prova nei confronti dei soci dei crediti della società purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo, dovendosi escludere che la mera iscrizione supplementare, in allegato al bilancio o tra i conti d'ordine (nella specie, sotto la voce “conto sospesi ex presidente”), sia idonea ad integrare il requisito della chiarezza, assolvendo tali sistemi supplementari c.d. “incompleti” la funzione di non influenzare la rilevazione contabile del patrimonio e del reddito.