Cass. civile, sez. I del 1991 numero 12439 (20/11/1991)


Ai fini della concreta risarcibilità di danni subiti dal creditore - che pure sia in astratto sussistente, configurandosi i danni medesimi, ai sensi dell' art. 1223 cod. civ., come conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento - l' art. 1227, secondo comma cod. civ., nel porre la condizione dell' inevitabilità, da parte del creditore, con l' uso dell' ordinaria diligenza, non si limita a richiedere a quest' ultimo la mera inerzia, di fronte all' altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall' aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all' art. 1175 cod. civ., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell' ambito dell' ordinaria diligenza, all' uopo richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

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