Cass. civile, sez. I del 1997 numero 8784 (09/09/1997)


Se è vero che, nelle società di persone, il consenso degli altri soci è necessario per l'efficacia della cessione della quota nei confronti della società, tale consenso non incide peraltro sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, ma opera come una condicio iuris per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società. Il trasferimento, quindi, si perfeziona tra le parti con la prestazione del reciproco consenso, restando il consenso degli altri soci un elemento esterno al negozio, che può essere variamente manifestato ed anche desunto da fatti o comportamenti concludenti.

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